Il Consiglio di Sorveglianza è composto da nove componenti anche non soci, nominati dall’assemblea.
Il Consiglio di Sorveglianza di Manutencoop Facility Management S.p.A. è composto da:
I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.
Almeno un Consigliere deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a. possono cumularsi nella stessa persona. Restano comunque ferme le disposizioni sul cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell’art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Sorveglianza:
I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di Gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate Le notizie sono fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al Consiglio alla prima riunione successiva.
Il Consiglio di Sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Gestione, convocare l'assemblea dei soci, il Consiglio di Gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.
Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.
Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda
anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.