La società è amministrata dal Consiglio di Gestione, composto da 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione di Manutencoop Facility Management S.p.A. è composto da:
Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di
Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza
ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità,
indipendenza previsti dalla legge.
Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti
di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58.
Restano comunque ferme le disposizioni sul cumulo degli incarichi previsti
dalla disciplina legale e regolamentare.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall’Assemblea. Fermo rimanendo quanto disposto dall’art. 22, c. 1, lett. b) dello Statuto, si applica alla rinunzia all’ufficio di amministratore l’art. 2385, co. 1, cod. civ..
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le
determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a
tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza o,
nel caso di cui all’art. 13, co. 3, n. 8), dello Statuto, dell’Assemblea, convocati
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Essi sono liberamente rieleggibili.
All’elezione dei componenti del Consiglio di Gestione provvede il Consiglio di Sorveglianza sulla base delle liste proposte dal Comitato nomine ai sensi dell’art. 49 dello Statuto.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli
indirizzi generali programmatici e strategici che il Consiglio stesso fissa ai
sensi dell’art. 28, c. 1, lett. a) dello Statuto.
A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque
opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria
come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di transigere,
conciliare, consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche.